Corte Costituzionale Sentenza n. 119/2024 – Deposito del 04/07/2024 – Legge Regionale n. 7/2022
“Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia”
Il 4 luglio u.s. la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 119/2024 che ha dichiarato fondate alcune questioni di legittimità costituzionale della Legge Regionale n. 7/2022.
Tra le norme dichiarate costituzionalmente illegittime ci sono quelle che riconoscono tra i titoli legittimi degli immobili quelli rilasciati a seguito di istanza dei tre condoni, titoli che invece sono stati riconosciuti a livello nazionale dal DL 69/2024 convertito con modificazioni nella Legge n. 105/2024.
Più pesante invece la dichiarazione di “illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l’art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018”.
Pesante perché il comma 9 dell’art. 5 è quello che disponeva che:
“9. Gli interventi di cui ai commi precedenti possono superare i parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici e possono:
- a) comportare l’incremento o il decremento del numero di unità immobiliari sottoposte a ristrutturazione edilizia;
- b) superare le densità fondiarie stabilite dall’articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 Ministero dei lavori pubblici, D.M. 02/04/1968, n. 1444, 7. – Limiti di densità edilizia. (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);
- c) superare l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare il fabbricato di un piano.”
Per quanto riguarda i sottotetti era più che sicuro lo stralcio della norma che avrebbe permesso il recupero dei sottotetti realizzati dopo l’entrata in vigore della legge regionale.
Dichiarata anche l’illegittimità costituzionale del comma 6 dell’articolo 8 che sostituiva il comma 7 dell’articolo 6 della L.R. n. 16/2018: “7. Il recupero dei sottotetti esistenti è sempre ammesso indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.””
Non sono quindi state contestate le altezze previste nel recupero dei sottotetti ma questi dovranno rispettare gli indici e i parametri dei PRGC.
Pesantissima infine la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l’art. 6,comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)»
Questa dichiarazione di fatto cancella i parametri con cui determinare le variazioni essenziali ai progetti rimandando a quelle previste dalla norma nazionale novellata all’art 32 del DPR 380/2001.
Infine la corte ha dichiarato illegittimo l’art. 47 della LR 7/2024 “Norme sugli spazi di uso collettivo ed accessori alla residenza e incentivi per i nuovi format edilizi” nelle parti in cui esclude che gli interventi ivi previsti possano essere realizzati senza tenere conto degli indici di piano e degli standard.
La Corte invece ha in molti casi dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, in particolare sul versante paesaggistico dando atto che la Regione Piemonte è dotata di un suo piano paesaggistico vigente e pertanto le contestazioni del governo su questo aspetto sono state cassate dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.